MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

WHISTLEBLOWING

1. SCOPO E DEFINIZIONI
Lo scopo della seguente procedura è rimuovere ogni fattore di incertezza che possa disincentivare la segnalazione – quali i dubbi relativi alla procedura da seguire, al canale da utilizzare, al timore di ritorsioni e
alle regole poste a presidio dei segreti di ufficio, professionali o industriali – garantendo, al contempo, una sufficiente opera di minimizzazione del rischio di utilizzi distorti dello strumento della segnalazione che potrebbero condurre a danni reputazionali per il singolo e per l’impresa.
Inoltre, il presente protocollo garantisce un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni, realizzate o potenziali, delle norme nazionali ed europee poste a tutela dell’interesse pubblico, dell’integrità dell’amministrazione pubblica e dell’ente privato nell’ambito di una più ampia opera di prevenzione e deterrenza di tali fattispecie.
L’obiettivo perseguito è, dunque, fornire al segnalante chiare indicazioni operative relative ai soggetti attivi e passivi della segnalazione, ai canali – interni ed esterni – che possono essere impiegati, alle concrete modalità con cui la segnalazione può essere realizzata, nonché ai criteri di valutazione degli esposti.
La presente procedura, si applica a tutto il personale della società in possesso di informazioni riguardanti episodi di violazioni, effettive o presunte, delle norme citate, posti in essere dal personale interno societario per nome e/o per conto della stessa Organizzazione/o da soci in affari.
Tutte le segnalazioni pervenute, nella forma e nei modi di seguito descritti, saranno trattate dal Gestore delle segnalazioni, come individuato e nominato dalla società. Nel caso in cui la segnalazione sia ricevuta da un altro dipendente, lo stesso, nella massima riservatezza, sarà tenuto a trasmettere l’informazione al Gestore per la sua presa in carico.
Sono incluse nel campo di applicazione della presente procedura, anche, le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, recapitate secondo le modalità previste dal presente documento. Le segnalazioni anonime saranno, però, trattate solo se riferite ad episodi di particolare gravità ed in presenza di elementi chiari, circostanziati, precisi e concordanti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa sul Whistleblowing è stata di recente aggiornata con l’approvazione del decreto legislativo n. 24 del 2023, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937. La nuova normativa abroga, automaticamente, la disciplina nazionale previgente e racchiude in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo (cd. whistleblower). Coerentemente con il dettato del secondo comma dell’art. 1 del D. Lgs, 24/2023, le disposizioni del Decreto – e dunque le regole dettate dalla presente procedura – non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro.
Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni in esso contenute avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
Il decreto estende, in misura rilevante, l’ambito di applicazione della tutela e, di conseguenza, i destinatari degli obblighi che possono essere così classificati:

    •  settore pubblico: tutti indistintamente;
    •  settore privato:
      1. le aziende che hanno impiegato in media nell’ultimo anno almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
      2. le aziende che operano nei settori regolamentati a livello europeo (es. settore dei mercati finanziari e del credito, sicurezza trasporti, tutela ambiente) anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
      3. le aziende che adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.
    A mero titolo esemplificativo, si rimanda allo schema che segue, al fine di individuare le incombenze che gravano sulla società.
  1. Notificare al segnalante l’avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla sua ricezione.
  2. Mantenere il contatto con il segnalante, richiedendo eventuali informazioni aggiuntive se necessario.
  3. Dare un adeguato seguito alle segnalazioni ricevute.
  4. Fornire una risposta alla segnalazione entro tre mesi dalla data di ricezione dell’avviso o, nel caso in cui l’avviso di ricevimento non sia stato inviato, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
  5. Rendere facilmente accessibili su siti web e nei luoghi di lavoro informazioni chiare riguardanti il canale di segnalazione interno, le procedure ad esso associate e le condizioni per effettuare segnalazioni interne, così come le informazioni sul canale, le procedure e i requisiti per le segnalazioni esterne. 

in particolare, il d.lgs 44/2023, all’art. 4, prevede, prevede, prima dell’attivazione del canale di segnalazione interna, i soggetti del settore privato si confrontino con le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del d. lgs. n. 81/2015, ai fini di una opportuna condivisione delle regole poste a tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di ogni altro soggetto comunque menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Tale fase, tuttavia, prevede una semplice condivisione del canale previsto, senza che sia necessario il raggiungimento di un accordo sindacale in merito.
Circa le modalità di attuazione delle nuove disposizioni in materia di Whistleblowing rilevano, anche, le Linee Guida emanate da Confindustria, Assonime e dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, cui la presente procedura rimanda. 

3. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI: SOGGETTI ATTIVI
Nel regolamentare il sistema interno di gestione delle segnalazioni, in ottemperanza alla nuova normativa, la
società garantisce la tutela dei soggetti “segnalanti”, vale a dire delle persone fisiche che effettuano la
segnalazione.
La società, dunque, fornisce opportune tutele ai soggetti autori delle segnalazioni, indipendentemente da fatto
che essi siano:

  • lavoratore dipendente;
  • un lavoratore autonomo che svolge la propria attività presso la società;
  • un professionista che ha un rapporto di collaborazione con la società;
  • un libero professionista o un consulente della società;
  • un volontario o un tirocinante, anche non retribuito;
  • [un azionista, se rilevante];
  • uno dei soggetti dotati di funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche solo di fatto;
  • un soggetto il cui rapporto di lavoro è terminato al momento della segnalazione ma che era ancora in essere al tempo dei fatti segnalati ovvero un soggetto il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato ma che ha comunque acquisito le informazioni relative ai fini della segnalazione durante il processo di segnalazione o comunque in fase precontrattuale ovvero durante il periodo di prova.

In più, in ossequio alle nuove disposizioni normative, la società tutela anche i soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione in quanto:

  • hanno assistito e facilitato il segnalante nel processo di segnalazione;
  • sono comunque legati al segnalante e potrebbero subire ritorsioni;
  • appartengono al medesimo contesto lavorativo e sono legate al segnalante da un legame affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado;
  • sono enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante ha lavorato.

4. L’OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI
Come già detto, sono considerate violazioni tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e la cui conoscenza sia stata acquisita dai segnalanti esercitando il proprio lavoro per la società.
La protezione per i segnalanti, negli enti di diritto privato, si applica quando si riscontrano irregolarità nei seguenti ambiti:

  • condotte illecite previste quali reati presupposto della responsabilità ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • violazioni di normative europee relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione, del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
    sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • violazioni normative antitrust.

Inoltre, le segnalazioni potranno avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte finalizzate ad occultare le violazioni sopra elencate, nonché le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi.

5. I CANALI DI SEGNALAZIONE
Sebbene la normativa preveda diversi canali di segnalazioni possibili, la scelta del canale da utilizzare non è rimessa alla discrezione del Whistleblower: dev’essere favorito, in via prioritaria, l’utilizzo del canale di segnalazione interno.
Le modalità, le condizioni e le procedure per effettuare le segnalazioni devono essere chiare, visibili e facilmente accessibili a tutti i possibili destinatari, anche a chi non frequenta i luoghi di lavoro.
Ove possibile, tutte le informazioni devono essere pubblicate in una sezione dedicata sul sito internet dell’organizzazione al fine di assicurarne la conoscenza a tutti i soggetti interessati.
La segnalazione dovrà essere indirizzata al Gestore, soggetto nominato ed individuato quale responsabile del trattamento della segnalazione dalla società con nomina scritta.
La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente societario deve essere, in originale con gli eventuali allegati, tempestivamente inoltrata al Gestore, cui è affidata la protocollazione in via riservata e la tenuta del
relativo Registro delle segnalazioni.
La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia
delle successive attività di accertamento.
La società, dunque, predispone canali di invio di segnalazioni di condotte corruttive o altre violazioni rilevanti, ai sensi del D.Igs 24/2023, che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante anche nelle successive attività di gestione e trattamento della segnalazione stessa.

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Segnatamente, la segnalazione può essere presentata:

  • Mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica dedicato segnalazioni@villaedenturi.com: in tal caso, l’identità del segnalante potrà essere conosciuta esclusivamente dal Gestore, che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi di esclusione previsti.
  • Tramite piattaforma online dedicata esclusivamente all’invio di segnalazioni, con possibilità di accesso esclusivamente da parte del personale dell’organizzazione, al link.
  • Raccomandata all’attenzione del Gestore, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.
  • Verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, oltre che con la modalità di cui alla lettera b), anche mediante la modalità prevista dalla lettera c) espressa in precedenza:

  • Non compilando la sezione “anagrafica segnalante” della piattaforma online di segnalazione;
  • Non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

Se la segnalazione è pervenuta con l’ausilio di strumenti informatici, il Gestore informerà il segnalante, entro 7 giorni dalla ricezione:

  • Dell’avvenuta presa in carico della segnalazione,
  • Della eventualità di essere ricontattato per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini,
  • Della possibilità di integrare o aggiornare i fatti oggetto della segnalazione iniziale, se venuto a conoscenza di ulteriori informazioni.

Entro 3 mesi dalla presa in carico della segnalazione, il Gestore, è tenuto a dare riscontro al whistleblower sull’esito delle verifiche interne effettuate.

Il monitoraggio sulla funzionalità dei suddetti canali di comunicazione è garantito, con l’ausilio:

  • Del Responsabile IT, per le mail dedicate e gli strumenti di comunicazione internet
  • Dell’Ufficio amministrativo, per la posta ordinaria.


Il Whistleblower ha, comunque, la possibilità di ricorrere al canale di segnalazione esterno – l’Autorità Nazionale Anticorruzione – anche in via prioritaria, in una delle seguenti condizioni:
– se il canale di segnalazione interno non sia attivo o, anche se non attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto legislativo 24/2023;
– se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
– se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
– se il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo
imminente o palese per il pubblico interesse.

6. IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
In merito al contenuto delle segnalazioni, il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al soggetto Gestore di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere, dunque, preciso e concordante.
A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

  • generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione
    svolta nell’ambito dell’organizzazione (se non in forma anonima);
  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  •  circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  •  altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  • l’indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • l’indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

In mancanza delle informazioni sopra indicate – e, in particolare di quelle necessarie a circostanziare i fatti oggetto di segnalazione – la segnalazione potrà essere archiviata, conservando, però, evidenza della stessa (si veda paragrafo 8).

7. LE TUTELE DEL SEGNALANTE
La procedura presenta un articolato sistema di tutele, per escludere eventuali misure ritorsive conseguenti alla segnalazione.
Il Gestore della segnalazione, così come tutti i dipendenti societari che sono venuti a conoscenza della segnalazione, sono tenuti al divieto di rivelare l’identità del whistleblower, con riferimento sia alle generalità del segnalante ma, anche, a tutti gli altri elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identità del soggetto.
Tutte le informazioni raccolte, relative alla segnalazione, rimangono riservate fatta eccezione per i casi in cui:

  • Il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione (trattamento) dei propri dati personali;
  • Sia richiesta dalla normativa (ad esempio, se sia necessario coinvolgere le autorità);
  • Sia finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone;
  • Risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di
    memorie difensive. L’indispensabilità deve essere motivata e dimostrata;
  • Sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione.

Nei confronti del soggetto segnalante è vietata ogni forma – concreta ovvero solo potenziale – di ritorsione, per tale intendendosi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
In particolare, la società non consente e non tollera alcuna condotta avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente che effettua una segnalazione, per motivi collegati alla denuncia, quali ad esempio:

  • Azione disciplinare ingiustificata (degradazione, mancata promozione, trasferimento, licenziamento,
    etc.);
  • molestie sul luogo di lavoro (mobbing, persecuzione, etc.);
  • ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili (isolamento, minacce, etc.).

Il segnalante, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, la società provvederà al soddisfacimento di dette richieste.
Ancora, il whistleblower che ritiene di aver subito una discriminazione dovuta alla segnalazione, riferisce al Gestore che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione.
Inoltre, è bene precisare che anche in sede giudiziaria o amministrativa opererà una limitazione di responsabilità di chi abbia rivelato o diffuso informazioni coperte dall’obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero ancora informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta e denunciata, limitatamente ai casi in cui «al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste».

8. LE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI ESPOSTI
A fronte delle suddette garanzie poste a tutela del segnalante, tuttavia, occorre precisare opportune modalità e criteri di valutazione degli esposti, con la finalità precipua di scongiurare segnalazioni che possano, senza
giustificato motivo, danneggiare l’immagine della società ovvero la reputazione del soggetto, dipendente della società, che è oggetto della segnalazione.
Ebbene, in quest’ottica, le segnalazioni dovranno necessariamente essere valutate alla luce dei seguenti criteri:

  • la concretezza delle circostanze rappresentate;
  • la doverosità della condotta segnalata;
  • continenza delle modalità di rivelazione in relazione alla finalità di eliminazione o prevenzione della condotta criminosa;
  • aderenza della comunicazione alle modalità e ai canali previsti dalla presente procedura;
  • ogni altra circostanza.

In ogni caso, come previsto dallo stesso Decreto Legislativo 24/2023, le predette tutele per il segnalante o denunciante non sono garantite e può anzi essere irrogata la sanzione disciplinare laddove venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero ancora la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Come sopra riferito, in mancanza delle informazioni sopra indicate – e, in particolare di quelle necessarie per fornire, da un lato, concretezza alla segnalazione stessa e, dall’altro, strumenti per consentire alla società di intervenire con misure di rimedio – la segnalazione potrà essere archiviata, conservando, però, evidenza della stessa.

Infatti, proprio alla luce delle linee guida ANAC, la segnalazione è considerata inammissibile per:
a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;
c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Autorità;
e) intervento dell’Autorità non più attuale;
f) finalità palesemente emulativa;
g) accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione de fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

9. CHI GESTISCE LA SEGNALAZIONE: IL RUOLO DELL’ODV NELL’AMBITO DEL WHISTLEBLOWING
Venendo all’altro ambito di competenza dell’OdV – ossia la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello organizzativo – dall’inserimento dei canali di segnalazione interna nel Modello discendono i seguenti compiti diretti e immediati dell’Organismo:

  • vigilare sulla tempestiva adozione dei canali di segnalazione interna e sulla loro rispondenza (quanto a “disegno”) al D. Lgs. 24/2023, nonché sul conseguente aggiornamento del Modello organizzativo;
  • vigilare sull’avvenuta adozione delle procedure interne sul Whistleblowing;
  • vigilare sulla formazione, informazione e diffusione di quanto previsto nell’aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (in parti- colare ex art. 5, lett. e) D. Lgs. 24/2023);
  • vigilare sull’effettività e sull’accessibilità dei canali di segnalazione;
  • vigilare sull’effettivo funzionamento e sull’osservanza di quanto previsto nell’aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (a titolo esemplificativo: verificare il rispetto dell’art. 4, comma 2 D. Lgs. 24/2023 quanto al soggetto individuato come Gestore, compiere verifiche periodiche a campione sul rispetto delle tempistiche previste dal D. Lgs. 24/2023 in tema di avviso di ricevimento e di riscontro, sull’eventuale applicazione del sistema disciplinare, sulle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e dei divieti di ritorsione).


Quanto a un eventuale ruolo “attivo” dell’OdV rispetto alla gestione delle segnalazioni interne, giova premettere che il legislatore non ha inteso prevedere né la necessaria coincidenza tra OdV e gestore delle segnalazioni Whistleblowing, né la necessaria diversificazione delle due figure.
Va affermata, dunque, la piena autonomia organizzativa di ciascun ente rispetto alla soluzione da adottare nella scelta del Gestore più appropriato nel contesto specifico.
Nelle proprie Linee Guida ANAC afferma, sul punto, che “nel settore privato, la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni è rimessa all’autonomia organizzativa di ciascun ente, in considerazione delle esigenze connesse alle dimensioni, alla natura dell’attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta. Ciò, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal legislatore. Tale ruolo, a meri fini esemplificativi, può essere affidato, tra gli altri, agli organi di internal audit, all’Organismo di vigilanza previsto dalla disciplina del d.lgs. n. 231/2001, ai comitati etici (…)”.
Tanto premesso, al fine di individuare il possibile perimetro di azione dell’OdV rispetto alle segnalazioni interne, occorre preliminarmente chiarire cosa si intenda per “gestione” nell’ambito della disciplina del Whistleblowing.
L’art. 5 D. Lgs. 24/2023 prevede, a tal proposito, che «nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l’ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna»: 
«a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione»;
«b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni»;
«c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute», intendendosi per «seguito», a norma dell’art. 2, comma 1, lett. n) D. Lgs. 24/2023, «l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le
eventuali misure adottate»;
«d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione».

La definizione di «seguito» è ambigua nella parte in cui, dal punto di vista lessicale, non è chiaro se l’esito delle indagini e le misure adottate siano componenti del «seguito» ovvero se siano elementi oggetto della “valutazione” attribuita al Gestore.
In merito, l’art. 5, n. 12, della Direttiva (UE) 2019/1937 definisce il «seguito» come «l’azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un’autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un’inchiesta interna, indagini, l’azione penale, un’azione per il recupero dei fondi o l’archiviazione della procedura».
Le Linee guida di ANAC, con riferimento alle attività in cui si compendia il «seguito», affermano invece che,qualora «si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura».
ANAC, pertanto, descrive un perimetro meno ampio delle prerogative del Gestore, ancorché, a ben vedere, attribuisca comunque al Gestore la verifica di “ammissibilità” della segnalazione e, soprattutto, «l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi» (v. p. 40 e 41). È il follow up dell’esito dell’istruttoria, in particolare per quanto concerne l’esercizio del potere disciplinare e l’assunzione di iniziative giudiziali, che – secondo ANAC, condivisibilmente – spetta alle figure istituzionalmente competenti in azienda.
Ad ogni modo, dal momento che l’OdV ha funzioni di vigilanza, l’attribuzione allo stesso del ruolo di Gestore, nell’incertezza interpretativa sopra evidenziata, deve essere valutata attentamente, nei pro e nei contro, avendo cura di evitare, ove la scelta ricada sull’OdV, conflitti di interesse e la partecipazione ad attività gestorie che potrebbero minare l’indipendenza di giudizio e l’autonomia dell’Organismo.
In un simile contesto regolatorio, si ritiene – in linea generale e di principio – preferibile evitare la coincidenza tra Gestore e OdV, soprattutto nelle imprese di medie e grandi dimensioni, per le ragioni esplicitate nel già richiamato Documento di approfondimento dell’Associazione del 14 dicembre 2022, al quale si rimanda.
Tale soluzione, tra l’altro, è coerente con le indicazioni fornite, a suo tempo, dal Garante per la protezione dei dati personali in merito alla qualificazione dell’OdV ai fini della normativa privacy, a tutt’oggi valide («allo stato, il d.lgs n. 231/2001 non attribuisce necessariamente all’OdV la gestione delle segnalazioni in questione, ma rimette alla discrezionalità dell’ente la scelta di individuare in un soggetto diverso il destinatario di tali segnala- zioni che avrà il compito di istruirle e adottare ogni conseguente provvedimento»)5. Diversamente, qualora si voglia attribuire all’OdV il ruolo di Gestore o comunque un ruolo attivo nella gestione delle segnalazioni, l’adeguato riparto di competenze tra l’Organismo e le altre funzioni interne andrà definito nelle procedure interne sul Whistleblowing, che dovranno tenere conto, nel descrivere le modalità operative con cui gestire la segnalazione, dei requisiti di autonomia e di indipendenza dell’OdV, derivanti dall’art. 6 D. Lgs. 231/2001.
Così, ad esempio, potrebbe essere costituito un Ufficio Whistleblowing (o “Comitato Etico”) “misto”, cioè composto da personale interno e da un soggetto esterno idoneo a contribuire professionalmente alle attività proprie dell’Ufficio; tale componente esterno ben potrebbe già ricoprire altri incarichi per l’ente compatibili con i requisiti previsti per il Gestore, tra cui quello di membro dell’OdV. Naturalmente tutti i componenti dell’Ufficio dovranno rispondere ai requisiti di cui all’art. 4, comma 2 D. Lgs. 24/2023.
Ancora, l’OdV potrebbe essere stabilmente coinvolto nella funzione di “smistamento” delle segnalazioni, prevedendo un ruolo consultivo dell’Organismo o di un suo componente in tale attività.
Da ultimo, è possibile – sebbene, come detto, non preferibile – attribuire all’OdV il compito di effettuare direttamente, nell’ambito della gestione delle segnalazioni, la ricezione e lo smistamento: la soluzione non è vietata, come detto, dalla normativa di riferimento; essa tuttavia va attentamente ponderata, tenendo conto del complesso degli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento (comprese le comunicazioni al segnalante e il mantenimento della relazione successivamente alla segnalazione) e, dunque, delle esigenze di tipo organizzativo che questa ulteriore attività richiede.
Quale che sia la soluzione prescelta, l’OdV deve in ogni caso esercitare un importante ruolo in materia di Whistleblowing, proprio al precipuo fine di garantire le attività di vigilanza sopra sinteticamente riportate.
Cosi, l’OdV deve necessariamente ricevere dal Gestore informazione immediata di ogni segnalazione avente (diretta o anche soltanto indiretta) rilevanza “231”, al fine di compiere le proprie valutazioni in sede di vigilanza e di formulare osservazioni in caso di rilievo di anomalie, nonché – più in generale – di seguire l’andamento della gestione di tali segnalazioni.
Come detto, l’OdV può anche essere coinvolto dal Gestore nella valutazione della rilevanza “231” della segnalazione, laddove vi siano incertezze in merito.
Inoltre, l’OdV deve in ogni caso ricevere flussi informativi periodici dal Gestore (con periodicità da definire coerentemente con i termini stabiliti dal D. Lgs. 24/2023 per il riscontro alle segnalazioni) in merito a tutte le segnalazioni (anche quelle non di rilevanza “231” o valutate come “non whistleblowing”), al fine di verificare il funzionamento del sistema e la qualità dello smistamento e al fine di intervenire a correttivo di eventuali errori di valutazione o, comunque, in ottica di costante miglioramento del Modello organizzativo (ove emergano disfunzionalità dello strumento).
Pare necessario, allora, che il Modello organizzativo stesso preveda tali flussi, o a mezzo di apposita reportistica periodica e/o a mezzo di incontri periodici con il Gestore.
In alternativa, l’OdV – senza con ciò sovrapporsi alle prerogative e alle responsabilità del Gestore, che rimarrebbero di sua esclusiva competenza – potrebbe essere inserito di default quale soggetto in grado di apprendere immediatamente la notizia della segnalazione e vigilare sulla sua adeguata trattazione.
Resta in ogni caso ferma l’esigenza che, quali che siano i flussi informativi concernenti le segnalazioni, venga rispettato il requisito della riservatezza dell’identità delle persone coinvolte (segnalante, segnalato e altri soggetti menzionati nella segnalazione).
In tutti i casi sopra ipotizzati, andranno valutati i profili riguardanti la tutela dei dati personali (con specifica valutazione di impatto preliminare) e attribuite le qualifiche ai fini privacy ai diversi soggetti coinvolti, come evidenziato anche dalle Linee guida ANAC. Tali aspetti, relativi al trattamento dei dati personali, dovranno essere tenuti in debita considerazione nell’implementazione del sistema Whistleblowing, soprattutto in relazione ai flussi informativi interni riguardanti le segnalazioni.

10. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ESPOSTI
Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, il Gestore delle Segnalazioni aggiorna il Registro delle segnalazioni assicurando l’archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.
Il Gestore garantisce la conservazione della documentazione originale inerente alle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza.
I dati personali raccolti nell’ambito di una segnalazione sono conservati per il tempo strettamente necessario al loro trattamento, e comunque compatibilmente con la finalità stessa del trattamento, in osservanza a quanto disciplinato dalle normative in materia di privacy, da ultimo il GDPR 2016/679.

A tal proposito, è necessario:

  •  formare ed autorizzare al trattamento dei dati i dipendenti chiamati a gestire il canale di segnalazione;
  • informare tutti i soggetti interessati;
  • designare e dare istruzioni, in forma scritta, ai “responsabili del trattamento” ovvero coloro che sono chiamati ad effettuare il trattamento per conto del titolare, siano essi meri fornitori o gestori del canale.
    Tali soggetti devono presentare garanzie di compliance alla normativa come prevede l’art. 28 del GDPR.

In particolare, sarà opportuno prevedere l’autorizzazione al trattamento dei dati del responsabile 231 interno che potrà coadiuvare l’Organo di Vigilanza nell’effettuazione dell’indagine che eventualmente seguirà alla segnalazione.

11. DIFFUSIONE E RECEPIMENTO DELLA PROCEDURA
Alla presente procedura deve essere fornita la massima diffusione verso apicali, sottoposti e soggetti terzi che interagiscono con la società. Quest’ultima ha il dovere di assicurare la disponibilità, la tenuta e l’aggiornamento di tale documentazione.
Nel caso di nuove assunzioni, il Responsabile interno 231 e il responsabile del personale assicura la consegna ed il recepimento della presente procedura da parte del candidato all’atto dell’assunzione.